mercoledì 5 gennaio 2011

Programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae
Programmi abusivi, l'utilizzo nello studio professionale non e' penalmente rilevante
Giuseppe Amato
p>Secondo la Cassazione, la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae non integra il reato di cui all’articolo 171 bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, risolvendosi in una applicazione della norma in malam partem vietata in materia penale (articolo 14 delle preleggi).
05/01/2011

Proprio in ossequio a tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio con la formula “perché il fatto non sussiste” la sentenza che, invece, aveva ravvisato il reato a carico del legale rappresentante di uno studio associato di architetti che aveva utilizzato per l’attività professionale dello studio alcuni programmi informatici contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae e senza, quindi, essere munito della relativa licenza di utilizzo.
La Corte ha colto l’occasione per ricostruire, più in generale, la disciplina dei supporti contenenti programmi per elaboratore, alla luce dei principi comunitari.
Si è così chiarito che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007, Schwibbert, che ha qualificato l’apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei come “regola tecnica”, da notificare alla Commissione europea in base alle direttive comunitaria 83/189/CEE e 98/34/CE, sussiste l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono quale “elemento costitutivo del reato” la mancata apposizione del predetto contrassegno, ovviamente per i fatti commessi anteriormente alla comunicazione della suindicata regola tecnica, che è successivamente intervenuta (DPCM 23 febbraio 2009 n. 31).
Tale conclusione, secondo la Corte, si riflette sull’ambito di operatività dell’articolo 171 bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633, dove si prevede come fattispecie alternativa di reato l’abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, allo scopo di trarne profitto, o, ai medesimi fini, l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae.
Peraltro, ha tenuto a precisare la Cassazione, rispetto a tali condotte incriminatrici, occorre considerare che, in quella dell’ “abusiva duplicazione” di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto, il contrassegno Siae non è elemento costitutivo del reato, sicchè la pronuncia della Corte di Giustizia CE non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie.
Al contrario, la mancanza del contrassegno Siae è elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi previste dal citato articolo 171 bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, con la conseguente inapplicabilità della norma ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione della regola tecnica da parte dello Stato italiano (in termini, con particolare chiarezza, cfr. Cassazione, Sezione III, 12 febbraio 2008, Kane).
Tale principio non è stato applicato nel caso di specie proprio in ragione dell’assorbente rilievo che la condotta incriminata non poteva ritenersi tout court ricompresa nell’ambito di operatività dell’articolo 171 bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941: da qui la pronuncia integralmente liberatoria.
(Cassazione civile Sentenza 28/10/2010, n. 42429)

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