lunedì 17 gennaio 2011

Dalle Entrate chiarimenti al fotofinish
Tutti i debiti scaduti in compensazione per evitare la sanzione
di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
Non è sanzionabile il contribuente che, in presenza di ruoli definitivi inerenti debiti tributari per i quali siano scaduti i termini di pagamento, utilizza preventivamente in compensazione i crediti erariali per assolvere integralmente ai debiti scaduti. E' questo il primo e principale chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa pubblicato lo scorso 14 gennaio in ordine alla disciplina relativa alla preclusione all'autocompensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti in ruoli definitivi.
Secondo quanto previsto dall’art. 31, D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione mediante il modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) dei crediti di imposta è condizionata all’assenza di ruoli definitivi di importo - tra imposte erariali e relativi oneri accessori - superiore a 1.500 euro, ovvero inerenti ai debiti tributari per i quali siano scaduti i termini di pagamento.
In caso di inosservanza del divieto in commento, si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Secondo quanto si legge ancora nel citato art. 31 è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio 2011 (ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, cioè il 31 luglio 2010).
In attesa dell’emanazione di tale decreto, l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti, che possono essere sintetizzati come di seguito indicato.
Disciplina transitoria
Fino all’emanazione del decreto ministeriale che definirà le modalità di compensazione dei debiti scaduti, è possibile prospettare i seguenti scenari:
a)il contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali maturati non intaccando quelli necessari per pagare i debiti scaduti esistenti non è sanzionabile. In altri termini, se post compensazione i crediti restanti sono maggiori o almeno pari ai debiti non scaduti non si applica il regime sanzionatorio;
b)il contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali maturati intaccando quelli necessari per pagare i debiti scaduti esistenti è sanzionabile. In altri termini, se post compensazione i crediti restanti sono pari a zero o comunque inferiori ai debiti non scaduti si applica il regime sanzionatorio.
Esempio La società Alfa S.r.l. vanta un credito riveniente da dichiarazione UNICO 2010 pari a 8.000 euro ed è gravata da un ruolo definitivo per IVA non versata per 5.000 euro e ha un debito per ritenute IRPEF per 8.000 euro. Per non essere sanzionata, la stessa dovrà “congelare” 5.000 euro per pagare i debiti scaduti al momento dell’emanazione del decreto previsto dall'art. 31, D.L. n. 78/2010. Potrà quindi utilizzare in compensazione i restanti 3.000 euro. Al contrario, laddove dovesse usare integralmente il credito vantato nei confronti dell’erario o per un importo pari o superiore a 5.000 euro , essa sarà sanzionata.
Disciplina a regime
A decorrere dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che definirà le modalità di compensazione dei debiti scaduti, non sarà sanzionabile il contribuente che - prima di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti erariali - avrà preventivamente ed integralmente compensato gli stessi.
17/01/2011


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