mercoledì 26 ottobre 2011

Diffamazione online : indennizzi facili.


Diffamazione online: indennizzi facili
Chi si sente diffamato su internet può rivolgersi ai giudici dello Stato in cui risiede
La Corte di giustizia UE con una sentenza del 25 ottobre 2011 nelle cause riunite C-509/09 e C-161/10, relative a due noti casi di cronaca, interviene nel settore della competenza giurisdizionale in caso di diffamazione on line con una sentenza che appare contrastare con i recenti orientamenti della corte di Cassazione italiana.  

In particolare la Corte ha affermato che:  
«in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito».  

In pratica chi si sente diffamato su internet può rivolgersi direttamente ai giudici dello Stato in cui risiede o e domiciliato per chiedere il completo ristoro dei danni subiti in tutto il territorio dell’Ue.  Se invece adirà singolarmente i giudici dei vari Stati membri, ciascuno di essi sarà competente unicamente per i danni cagionati all’interno del suo paese.

La Corte, nell'affrontare la problematica, ha precisato che la pubblicazione di contenuti su internet si distingue dalla diffusione, circoscritta territorialmente, di un testo a stampa: contenuti online possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di persone, ovunque nel mondo.

Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall'altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno che può derivare da queste violazioni.

A differenza poi di quanto avviene a mezzo stampa, dove è stata affermata la competenza in linea di massima dello Stato del luogo dove ha sede l'editore, i giudici europei ritengono che l'impatto sui diritti alla personalità (come quello alla reputazione) di un'informazione messa in rete può essere meglio valutato dal giudice del luogo dove la vittima ha il proprio centro di interessi. Località che coincide di regola con quella della residenza abituale della persona fisica o con quello della sede statutaria per le persone giuridiche. Nei confronti di questo giudice è possibile la richiesta di risarcimento integrale.
Fonte : "Vivere"

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