Per i più pigri,e per quelli che guardano solo l'aspetto politico, riporto questo breve ma significativo passaggio dei giudici amministrativi del Tar di Basilicata.. Ogni commento è superfluo.
3.3.- Nessun rilievo, infine, può assumere in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere di revoca degli assessori, attribuito dal t.u.e.l. al Sindaco, la scrittura privata contenuta su carta intestata del Senato della Repubblica (doc. 13 allegato al ricorso), recante la data 4 aprile 2009 ed asseritamente sottoscritta dal sig. Pino Santarcangelo e dal Sig.Michele Laddomata alla presenza e con la sottoscrizione (di cui si assume una valenza di sottoscrizione a “garanzia”) del senatore Cosimo Latronico, dalla quale discenderebbe il “riconoscimento” al sig. Laddomata “nel prossimo organigramma amministrativo” della “carica di vicesindaco con delega” a condizione che lo stesso (circostanza verificatasi nel caso di specie) fosse rientrato “tra i primi sei eletti” della lista.
Il “patto” contenuto in siffatta scrittura è infatti nullo per contrarietà del suo oggetto e della sua causa a norma imperativa, non essendo giuridicamente consentito negli ordinamenti moderni (almeno a far data dalla fine dell’evo intermedio e dal superamento della struttura politico sociale di tipo feudale in esso vigente e dalla affermazione dello Stato di diritto) che negozi privati, quale sarebbe il patto in questione, possano disporre o negoziare in ordine alla titolarità (anche solo temporanea) di cariche pubbliche o all’esercizio di poteri politico-amministrativi quali quello in questione.
Oltretutto il potere di revoca degli assessori riconosciuto dal t.u.e.l. al Sindaco costituisce parte integrante della forma di governo dell’ente comunale, unitamente (e coerentemente) al sistema elettorale ed alla diretta investitura del capo dell’esecutivo locale da parte dell’elettorato. In tale contesto, il “patto” di cui si assume il valore giuridico e di cui si lamenta la “fedifraga” violazione pretenderebbe di incidere e di modificare la stessa forma di governo dell’ente, trascurando che un tale potere è evidentemente del tutto indisponibile ai privati, essendo negato finanche alla legislazione regionale, vincolata sul punto dalla disciplina anche di dettaglio dettata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., dalla legislazione statale.N. 00615/2011 REG.PROV.COLL.
Di seguito il testo integrale .........
N. 00149/2010 REG.RIC.
N. 00325/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2010, proposto da:
Michele Laddomata, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Gulfo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;
contro
Comune di Nova Siri in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Montagna, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2010, proposto da:
Michele Laddomata, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Gulfo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;
contro
Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Montagna, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 149 del 2010:
DEL PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7036 DEL 29/3/2010, DI REVOCA DELLA NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE CON DELEGA DI VICE SINDACO..
quanto al ricorso n. 325 del 2010:
DEL PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 15709 DEL 15/7/2010, DI REVOCA DELLA NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE - VICE SINDACO.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Siri in persona del Sindaco p.t. sia nel ricorso n. 149/2010 sia nel ricorso n. 325/2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il magistrato Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi difensori delle parti per entrambi i ricorsi: Nicola Gulfo e Rocco Montagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso iscritto al n. 149/2010 notificato in data 28 aprile 2010, depositato in data 7 maggio 2010 Michele Laddomata ha chiesto l’annullamento del provvedimento 29 marzo 2010, n. 7036, con il quale il Sindaco del Comune di Nova Siri lo revocava dalla carica di assessore con delega di vice sindaco, deducendone l’illegittimità:
1)per difetto di motivazione, poiché non erano specificate le cause, i fatti, i comportamenti e i presupposti posti alla base dell’atto in relazione ai loro riflessi sul buon andamento della giunta;
2) per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza di particolari ragioni di urgenza che legittimano la deroga alla regola partecipativa, in violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.1.- Con ordinanza collegiale n. 158/2010 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
1.2.- Con memoria di costituzione depositata in data 20 maggio 2011 il Comune di Nova Siri ha preliminarmente dedotto la improcedibilità o la cessata materia del contendere sul ricorso n. 149/2010, poiché in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 158/2010 il Sindaco del Comune di Nova Siri con determina 11 giugno 2010, n. 12108, disponeva il “reintegro” di Michele Laddomata nelle funzioni di assessore e delega di vice Sindaco.
1.2.1.- Il Comune ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto i seguenti ulteriori profili: a)per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati nominati in sostituzione del ricorrente (Nicola Suriano nominato vice Sindaco e Cosimo Pancaro nominato assessore con provvedimento sindacale 9 aprile 2010); b) per intervenuta acquiescenza, non avendo il ricorrente impugnato i successivi provvedimenti di nomina degli assessori nominati in sua vece; c) per carenza di interesse, poiché a norma dell’art. 46 del d.lgs n. 267/2000, nell’ipotesi di revoca dei componenti della Giunta, l’unico destinatario di una comunicazione motivata non è l’assessore revocato, ma è il Consiglio comunale.
1.2.2.- Ancora in via preliminare il Comune ha eccepito la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44 del cod. proc. amm. per omessa indicazione della data di notificazione del provvedimento impugnato.
1.2.3.- Nel merito il Comune ha eccepito l’infondatezza del ricorso perché: a) il provvedimento impugnato è stato fondato sull’irreversibile deterioramento del rapporto fiduciario, sulla circostanza che Michele Laddomata aveva sistematicamente disatteso norme e regole che presiedono l’amministrazione della cosa pubblica, con conseguente pregiudizio per la cura degli interessi della comunità locale e per la realizzazione del programma politico amministrativo sulla cui base è intervenuto il voto popolare; b) l’art. 46, comma 4 del d.lgs n. 267/2000 impone la comunicazione motivata dell’atto di revoca degli assessori al Consiglio comunale e pertanto la partecipazione dell’assessore destinatario del provvedimento diventa indifferente e conseguente non può ravvisarsi la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
2.- Con ricorso iscritto al n. 325/10 notificato in data 30 settembre 2010, depositato in data 7 ottobre 2010 Michele Laddomata ha chiesto l’annullamento del provvedimento 15 luglio 2010, n. 15709, con il quale il Sindaco del Comune di Nova Siri, dopo averlo reintegrato, disponeva nuovamente la sua revoca come assessore comunale con delega di vice Sindaco.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di gravame, l’illegittimità anche di tale nuovo provvedimento di revoca per insufficiente, generica ed apparente motivazione, priva di specifici riferimenti fattuali, temporanei ed inidonea a consentire il controllo giurisdizionale.
Con il secondo motivo di gravame afferma la violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché i fatti posti a fondamento della revoca non erano tali da giustificare la improcrastinabilità nell’adozione del provvedimento di revoca e quindi la deroga alla regola partecipativa.
2.1.- Per resistere al ricorso n. 325/2010 si è costituito il Comune di Nova Siri il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: a)per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati (Cosimo Pancaro, nominato assessore con provvedimento sindacale 15 luglio 2010, n.15716 e Nicola Suriano nominato vice sindaco, entrambi in sostituzione del ricorrente); b) per intervenuta acquiescenza, non avendo il ricorrente impugnato i successivi provvedimenti di nomina degli assessori nominati in sua vece; c) per carenza di interesse, poiché a norma dell’art. 46 del d.lgs n. 267/2000, nell’ipotesi di revoca dei componenti della Giunta, l’unico destinatario di una comunicazione motivata non è l’assessore revocato, ma è il Consiglio comunale.
2.2.- Ancora in via preliminare il Comune ha eccepito la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44 del cod. proc. amm. per omessa indicazione della data di notificazione del provvedimento.
2.3.- Nel merito, il Comune eccepisce la infondatezza del ricorso, posto che il provvedimento di revoca 15 luglio 2010, n. 15709 è stato dettagliatamente motivato, riportando analiticamente i comportamenti addebitati al ricorrente riconducibili sia al venir meno del rapporto di fiducia con il Sindaco determinato dalla reiterata violazione delle norme che sovraintendono alla gestione della cosa pubblica sia al progressivo deterioramento del rapporto tra l’assessore e il resto della Giunta, causato dall’ingerenza nelle competenze degli altri assessori, con conseguenti ripercussioni sull’attività dell’esecutivo sia al costante contrasto tra Michele Laddomata e i dirigenti comunali, determinato dall’interlocuzione diretta con le imprese per l’affidamento di lavori, con conseguenti ripercussioni negative sull’imparzialità ed il buon andamento dell’ente. Ribadisce, inoltre, il Comune, richiamando la decisione del Consiglio di Stato 6253/2009, che l’atto di revoca dell’assessore non necessita di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’assessore revocato, posto che la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa al Sindaco cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine amministrativa ed in ragione della specifica disciplina normativa vigente in materia (art. 46, comma 4, d.lgs n.267/2000), in base alla quale il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.
3.- All’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare, occorre disporre la riunione dei ricorsi n. 149/10 e n. 325/10 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
2.I - Quanto al ricorso n. 149/10, con il quale è stato impugnato il primo atto di revoca della nomina di assessore e vice sindaco del sig. Michele Laddomata, osserva il Collegio che, nelle more della definizione del giudizio, sono intervenuti nuovi e diversi provvedimenti: il “reintegro” del ricorrente nella posizione di assessore comunale con delega di vice sindaco e la successiva nuova revoca da tale incarico.
Mentre il primo provvedimento 11 giugno 2010, n. 12108 adottato dal Sindaco del Comune di Nova Siri, con il quale era disposto il “reintegro” di Michele Laddomata nelle funzioni di assessore e delega di vice Sindaco è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 158/2010 di questo Tribunale con la quale è stata accolta la domanda cautelare e pertanto non ha un’autonoma valenza sostanziale, proprio perché adottato in esecuzione della citata ordinanza, il secondo atto 15 luglio 2010, n. 15709, con il quale il Sindaco ha disposto nuovamente la revoca del ricorrente come assessore con delega di vice sindaco è invece caratterizzato da una autonoma valutazione, perché con esso il Sindaco, ancorché abbia riconfermato la decisione di revoca originariamente assunta, ha comunque adottato un provvedimento novativo rispetto al precedente, contenente una più analitica esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di revocare dall’incarico il ricorrente.
Tale ultimo provvedimento, avente autonoma valenza sostanziale indipendentemente dal primo atto di revoca e impugnato con ricorso iscritto al n. 325/10 ha determinato la sopravvenuta inutilità della pronuncia chiesta con la domanda introduttiva.
A ciò consegue che, in applicazione della regola processuale dell'interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione della domanda, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare un attività giurisdizionale inutile, il ricorso iscritto al n. 149/2010, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’ente intimato, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2.1.- Le spese di lite del ricorso n. 149/2010 possono essere compensate, poiché il Comune attraverso la motivazione del nuovo provvedimento di revoca ha dimostrato che l’atto originariamente impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello originariamente adottato.
3.II- Quanto al ricorso n. 325/10, con il quale il ricorrente ha impugnato la determina sindacale 15 luglio 2010, n. 15709, con la quale il Sindaco ha disposto nuovamente la revoca del ricorrente come assessore con delega di vice sindaco, il Collegio ritiene innanzitutto di poter assorbire le eccezioni in rito formulate dall’ente intimato, in considerazione della infondatezza del ricorso nel merito, per le considerazioni di seguito svolte.
3.1.- La questione della revoca dell'incarico di assessore è già stata ampiamente affrontata da condivisibile giurisprudenza amministrativa (ex multis: Consiglio di Stato, V, sentenza 23 gennaio 2007, n. 209; Consiglio di stato, sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357) che, nella materia de quo, ha enucleato i principi di seguito riportati, dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi.
3.1.1.Innanzitutto, va precisato che l’atto sindacale di revoca di un assessore, in quanto posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di un potere amministrativo, ancorché ampiamente discrezionale, non è libero nella scelta dei fini e peraltro è sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art.46, ultimo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.), il quale dispone che il Sindaco può revocare uno o più assessori, “dandone motivata comunicazione al Consiglio”. Tuttavia, se la natura discrezionale della revoca dell’assessore, per un verso, rende l’atto sindacabile dal giudice amministrativo, la natura fiduciaria dell’atto, speculare all’ atto di nomina dell’assessore da parte del Sindaco, consente un sindacato giurisdizionale (di legittimità) limitato a profili formali e procedimentali.
Va poi chiarito che l’ultimo comma dell’art. 46 del t.u.e.l., nel disporre che il Sindaco può revocare uno o due assessori “dandone motivata comunicazione al Consiglio” denota che il legislatore, in difformità da quanto previsto dalla regola generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 non si è preoccupato di prevedere a carico del Sindaco un onere motivazionale con un obbligo di comunicazione del provvedimento al diretto interessato, ma ha previsto eclusivamente una comunicazione motivata al Consiglio, essenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco e giunta, da un lato, e consiglio comunale, dall’altro.
Per quanto di interesse, l’obbligo di motivazione dell’atto di revoca assessorile va guardato alla luce del descritto contesto e pertanto esso, come precisato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n.209/2007, “può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad es. rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale e per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e singolo assessore.
Alla luce degli illustrati principi giurisprudenziali, osserva il Collegio, il riscontro del difetto motivazionale della revoca dell’assessore, attiene, quindi, alla verifica della congruenza tra l’atto e i presupposti posti a suo fondamento e sulla sussistenza, dal punto di vista meramente formale, della enunciazione delle ragioni che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario tra sindaco e assessore, senza però che il giudice possa spingersi sino a sindacare la sufficienza, la congruità e la veridicità delle circostanze che il Sindaco assume a giustificazione delle revoca, poiché queste sono connesse a valutazioni di opportunità politico amministrativa che, in quanto tali, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'Amministrazione locale, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che per il profilo formale dell’assoluta insufficienza e carenza del corredo motivazionale o per evidente arbitrarietà.
3.2.- Nella fattispecie, l’atto di revoca 15 luglio 2010, n. 15709 è fondato sull’illustrazione una serie di condotte dell’assessore tali da “costituire…pregiudizio alla cura degli interessi della comunità locale ed alla realizzazione del programma politico- amministrativo sulla cui base è intervenuto il voto popolare…” e riconducibili sinteticamente ai seguenti comportamenti: l’agire del Laddomata in completa autonomia, disattendendo i richiami verbali e la programmazione di volta in volta concordata con il Sindaco; la continua ingerenza in competenze proprie degli uffici amministrativi e di altri assessori; il pregiudizio alla coesione della compagine esecutiva di ausilio al Sindaco, con difficoltà a riunire la Giunta e la creazione di una “situazione di stallo nell’attuazione del programma e nell’attività amministrativa…”.
Tale motivazione, alla stregua di quanto sopra esposto, soprattutto in ordine al limite del sindacato di questo giudice in ordine al merito dei presupposti posti a fondamento della revoca, va apprezzata come sufficiente, adeguata e valida a sorreggere l’atto sindacale.
Il corredo motivazione dell’atto di revoca n. 15709/2010 enuncia in maniera chiara le concrete situazione che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario e le ragioni di opportunità politico-amministrative, in considerazione, per un verso, dei contrasti insorti tra sindaco ed assessore (dovuti all’agire del Laddomata in completa autonomia rispetto al programma di indirizzo di volta in volta concordato con il Sindaco) e maturati nell'ambito della giunta (dovuti all’ingerenza del Laddomata in competenze proprie di altri assessori) e, tenuto conto, per altro verso, delle ripercussioni negative sull’azione amministrativa dell’ente ( dovute alla ingerenza del Laddomata in competenze proprie degli uffici amministrativi).
Siffatti enunciati contrasti, alla stregua dei principi sopra illustrati, sono di per sé sufficienti a giustificare la sopravvenuta inidoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici e quindi a far venir meno quella scelta fiduciaria, espressa attraverso l’atto adottato a norma dell’art. 46, comma 2, del d.lgs n.267/2000, di nomina come componente della Giunta e di delega delle funzioni di vice sindaco.
E’opportuno evidenziare, infine, che, poiché la cessazione del rapporto fiduciario costituisce circostanza assorbente e tale da legittimare ex se la scelta della revoca- sempreché siano enunciate le circostanze che hanno fatto venir meno la fiducia- esulano dalla cognizione del Collegio i singoli episodi, l’addebito di specifici fatti e comportamenti, peraltro pure nella specie individuati (es. la continua ingerenza nell’attività di competenza degli uffici amministrativi, l’aver commissionato l’esecuzione di lavori senza la copertura finanziaria ecc.).
In conclusione, nella specie, l’ obbligo di motivazione deve ritenersi assolto laddove il provvedimento di revoca sottolinea la posizione non collaborativa assunta dall'assessore nei confronti del Sindaco e della Giunta con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario.
3.3.- Nessun rilievo, infine, può assumere in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere di revoca degli assessori, attribuito dal t.u.e.l. al Sindaco, la scrittura privata contenuta su carta intestata del Senato della Repubblica (doc. 13 allegato al ricorso), recante la data 4 aprile 2009 ed asseritamente sottoscritta dal sig. Pino Santarcangelo e dal Sig.Michele Laddomata alla presenza e con la sottoscrizione (di cui si assume una valenza di sottoscrizione a “garanzia”) del senatore Cosimo Latronico, dalla quale discenderebbe il “riconoscimento” al sig. Laddomata “nel prossimo organigramma amministrativo” della “carica di vicesindaco con delega” a condizione che lo stesso (circostanza verificatasi nel caso di specie) fosse rientrato “tra i primi sei eletti” della lista.
Il “patto” contenuto in siffatta scrittura è infatti nullo per contrarietà del suo oggetto e della sua causa a norma imperativa, non essendo giuridicamente consentito negli ordinamenti moderni (almeno a far data dalla fine dell’evo intermedio e dal superamento della struttura politico sociale di tipo feudale in esso vigente e dalla affermazione dello Stato di diritto) che negozi privati, quale sarebbe il patto in questione, possano disporre o negoziare in ordine alla titolarità (anche solo temporanea) di cariche pubbliche o all’esercizio di poteri politico-amministrativi quali quello in questione.
Oltretutto il potere di revoca degli assessori riconosciuto dal t.u.e.l. al Sindaco costituisce parte integrante della forma di governo dell’ente comunale, unitamente (e coerentemente) al sistema elettorale ed alla diretta investitura del capo dell’esecutivo locale da parte dell’elettorato. In tale contesto, il “patto” di cui si assume il valore giuridico e di cui si lamenta la “fedifraga” violazione pretenderebbe di incidere e di modificare la stessa forma di governo dell’ente, trascurando che un tale potere è evidentemente del tutto indisponibile ai privati, essendo negato finanche alla legislazione regionale, vincolata sul punto dalla disciplina anche di dettaglio dettata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., dalla legislazione statale.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il Consiglio di Stato, dopo qualche incertezza della giurisprudenziale amministrativa che, in alcune pronunzie(T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 20 maggio 2005 , n. 478; T.A.R. Molise Campobasso, 28 marzo 2006 , n. 235), ha ritenuto applicabili gli articoli 7 e 8 anche al procedimento di revoca dell’assessore, con la decisione n. 209/2007 ha consolidato quell’ orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale la revoca dell’assessore non necessita della previa comunicazione di cui all’art. 7 della legge n.241/1990.
Ed, invero, l’art. 46, ultimo comma del d.lgs n. 267/2000, impone che la revoca sia effettuata con comunicazione motivata al Consiglio né può trovare applicazione la regola partecipativa di carattere generale, posto che “... le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottopozione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale” (cfr. Consiglio di Stato, v, decisione n. 209/07; Consiglio di Stato, v, n. 6253/2009; parere Consiglio di Stato, Sez. 1°, n. 4391/2005).
Ne consegue che alla luce della normativa disciplinante la revoca dell’assessore il suo apporto partecipativo e le sue opinioni diventano del tutto irrilevanti ai fini della decisione del Sindaco che-si ribadisce- va sottoposta solo all’esame del Consiglio.
5.-Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso n. 325/2010 è respinto.
5.1.-Tuttavia, le spese di lite relative al ricorso n. 325/10, possono essere eccezionalmente compensate, in ragione della circostanza che l’ente locale, dopo aver ottemperato all’ordinanza cautelare di questo Tribunale, reintegrando il ricorrente nella carica di assessore con delega quale vice sindaco, con l’adozione del nuovo provvedimento di revoca, questa volta adeguatamente e sufficiente motivato, ha con ciò implicitamente riconosciuto il vizio per difetto di motivazione dell’originario atto di revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe:
a) quanto al ricorso n. 149/2010, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite;
b) quanto al ricorso n. 325/10, lo respinge e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento