venerdì 23 settembre 2011

Dossier Pensioni : cosa cambia e cosa c'è da sapere.

Pensioni: cosa cambia nel dettaglio




Per gli anni 2012 e 2013 è previsto il blocco parziale della rivalutazione automatica per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Nel 2012, un pensionato che ha in pagamento una pensione d’importo superiore a 2.341,75 euro lordi mensili (pari a 30.442,75 euro annui) percepirà l’adeguamento al costo della vita nella misura del 70% dell’incremento fissato solo sulla quota di pensione fino a 1.405,05 euro (pari a tre volte il trattamento minimo Inps), mentre, sulla fascia d’importo superiore la rivalutazione non sarà concessa.

Nulla cambia, invece, per le pensioni di importo pari o inferiore a 2.341,75 euro: esse continueranno ad essere incrementate secondo i criteri in vigore. L’aumento sarà attribuito in misura intera (100%) per la fascia d’importo fino a 1.405,05 euro e in misura del 90% dell’aliquota di rivalutazione per la fascia d’importo che va da 1.405,05 a 2.341,75 euro.



Lavoratori con i 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età. Per loro è previsto uno slittamento della decorrenza della pensione. La finestra “mobile”, fissata 12 o 18 mesi dopo il raggiungimento del diritto, è posticipata di 1 mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012, 2 mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e 3 mesi per quelli che lo maturano nel 2014.

Oggi, un lavoratore dipendente che maturi il requisito dei 40 anni di anzianità a settembre 2011 potrà accedere alla pensione dal 1° ottobre 2012, 12 mesi dopo la maturazione del requisito. Chi maturerà i 40 anni a gennaio 2012 potrà accedere alla pensione solo dal 1° marzo 2013 e, se il diritto è maturato in una gestione dei lavoratori autonomi, la finestra si aprirà il 1° settembre 2013. A regime, la “finestra mobile” per i trattamenti pensionistici maturati con i 40 anni si aprirà 15 o 21 mesi dopo la maturazione del diritto, a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.



Lavoratori con requisiti di accesso alla pensione di anzianità secondo il sistema delle quote (somma di età e anzianità contributiva). Per il momento la manovra non li tocca. Almeno fino a dicembre 2012 infatti un lavoratore dipendente può andare in pensione maturando quota 96, con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, mentre per un autonomo la quota da raggiungere è 97, sempre con 35 anni e 61 anni d’età.

A partire dal 2013 il sistema delle quote andrà a regime con uno scatto di un anno a cui dovrà aggiungersi l’ulteriore incremento del requisito anagrafico determinato dal meccanismo di aggancio all’aspettativa di vita. In caso di conferma di un incremento pari a 3 mesi, i requisiti per la pensione di anzianità saranno:



- per i lavoratori dipendenti: 35 anni di contribuzione, almeno 61 anni di età + 3 mesi e “quota” 97 + 3.

- per i lavoratori autonomi: 35 anni di contribuzione, almeno 62 anni + 3 mesi di età e “quota” 98 + 3.



Il personale della scuola che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità a partire dal 1° gennaio 2012 potrà accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del requisito. La manovra d’agosto allunga di un anno la decorrenza della pensione, oggi fissata all’inizio dell’anno scolastico nel quale vengono perfezionati i requisiti. Un insegnante che maturi i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 può accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2011. Per chi maturerà il diritto alla pensione dal 2012 la pensione avrà decorrenza 1° settembre 2013.



L’applicazione del nuovo meccanismo che aggancia i requisiti di età per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi della speranza di vita rilevate dall’ISTAT scatterà dal 1° gennaio 2013. Entro il 31 dicembre di quest’anno, l’Istituto di statistica renderà noto il dato relativo alla variazione, nel triennio precedente, della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni. In sede di prima applicazione, l’incremento non potrà superare i 3 mesi. Il secondo adeguamento scatterà nel 2016 e quelli successivi avranno una cadenza triennale. L’incremento interessa inoltre il requisito anagrafico dei 65 anni previsto per il diritto all’Assegno Sociale.



Dal 1° gennaio 2012, la quota della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite è ridotta qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 70° anno d’età del dante causa e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione della pensione è prevista nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di 10. Se, per esempio, il matrimonio è durato due anni la pensione ai superstiti, calcolata nella misura del 60% di quella spettante al dante causa, sarà ridotta del 80% e dunque nel caso il coniuge deceduto percepisse una pensione di 1.000 euro mensili, alla vedova spetterà una pensione di 120 euro. La riduzione non si applica nei casi in cui tra i contitolari ci siano figli minori, studenti, o maggiorenni inabili.





Donne: ecco tutte le novità delle più colpite



Ma ad essere più toccate da questa manovra, come accennato in pagina di presentazione, sono state proprio le donne. Sembra infatti che i maggiori sacrifici tocchino alle lavoratrici del gentil sesso, siano queste appartenenti al settore privato piuttosto che quello pubblico. Che cosa succederà quindi?



Settore Privato. Per le donne del settore privato inizia un graduale aumento dell’età pensionabile. A partire dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia sarà incrementato di un mese. E’ il primo gradino che porterà l’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato a uniformarsi, entro il 2026, a quella dei colleghi uomini e delle dipendenti pubbliche.

L’innalzamento del requisito anagrafico avverrà con gradualità: un mese dal 2014, due mesi dal 2015, tre mesi dal 2016, quattro mesi dal 2017, cinque mesi dal 2018, sei mesi a partire dal 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’incremento dell’età pensionabile delle donne riguarda sia le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema retributivo sia quelle liquidate nel sistema contributivo. L’innalzamento dell’età per le donne s’intreccerà con il meccanismo di adeguamento automatico del requisito anagrafico alla speranza di vita previsto dal 2013.



Settore pubblico. Dal 1° gennaio 2012 l’età pensionabile per le dipendenti pubbliche sarà elevata a 65 anni, contro i 61 richiesti fino al 31 dicembre 2011. Le donne del pubblico impiego nate nel 1950 maturano il requisito anagrafico per il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia nel 2011 e potranno lasciare il lavoro nel 2012, anno di apertura della finestra di pensionamento. Le colleghe nate nel 1951 dovranno attendere fino al 2016 per raggiungere l’età prevista. Nei prossimi anni ci sarà in sostanza un blocco delle pensioni di vecchiaia per le donne del pubblico impiego. Potranno anticipare il pensionamento le lavoratrici che prima dei 65 anni raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità (40 anni di contribuzione o la “quota”).

Fonte : " Vivere"





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