martedì 15 marzo 2011

La diffamazione corre sul web

L’indirizzo IP permette di rintracciare chi lede la nostra reputazione

Attenti alle offese sul web. Con la sentenza numero 8824/11, la Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, in un forum on-line, aveva offeso e ingiuriato il suo avversario politico. Nonostante avesse utilizzato un nickname anonimo, il “colpevole” è stato rintracciato dalla polizia postale per mezzo dell’indirizzo IP (Internet Protocol), ovvero il numero di identificazione – composto da un codice numerico binario – che viene assegnato a ogni singolo pc sulla rete Internet mondiale. Non esistono due computer con lo stesso indirizzo IP, perché la loro sovrapposizione determinerebbero un conflitto di trasmissione, per cui questo dato rappresenta una “specifica” del singolo utente.
Gli elementi di accusa. La Cassazione ha stabilito la responsabilità penale a carico dell’uomo sulla base di tre elementi messi in luce dagli accertamenti tecnici: l’indirizzo IP è assegnato in via esclusiva a un determinato computer connesso; un altro utente delle rete (nel caso in cui si ipotizzi che un terzo possa essersi introdotto) avrebbe dovuto conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione per collegarsi dall’IP e rubarne l’identità; il terzo avrebbe anche dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all’eliminazione di tracce della sua intrusione.
Il reato di diffamazione. Disciplinata dall’articolo 595 del codice penale, la diffamazione consiste nell’offendere la reputazione altrui in assenza della persona. Sebbene l’articolo 21 della Costituzione sancisca la libertà di manifestare il proprio pensiero, allo stesso modo l’articolo 2 garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Ciò significa che è vietare arrecare pregiudizio a un soggetto in qualsiasi forma, sia a mezzo stampa (pubblicando e diffondendo notizie, informazioni o commenti a un pubblico di lettori) sia in qualsiasi altra situazione della sfera pubblica e privata.
Diffamare significa violare la reputazione di un individuo, ovvero il sentimento che la collettività nutre nei suoi confronti. I due elementi che costituiscono il reato sono l’assenza del soggetto offeso e la divulgazione del proprio “pensiero” fatta a più persone. Non si ha dunque diffamazione (ma ingiuria) quando le espressioni offensive sono contenute in uno scritto diretto alla sola persona offesa. Ad esempio, nel caso della posta elettronica, quando una e-mail offensiva viene spedita al diretto interessato non si può parlare di diffamazione perché non ci sono terze persone che possono venire a conoscenza del contenuto.
Claudia Nada
Fonte: " VIVERE"

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