mercoledì 2 marzo 2011

Dal sole 24 ore ,utili informazioni , per chi in questi giorni

 ha ricevuto cartelle di pagamento per debiti Inps.

Doppia via per le rate

dei pagamenti Inps


Domanda

Ho ricevuto una cartella di pagamento per debiti riferiti

a contributi Inps; mi sono recato presso la sede dell'Istituto

 di previdenza sociale, competente per territorio,

per presentare domanda di dilazione, ma mi è stato

 risposto che loro non sono più competenti a decidere

 sulle dilazioni delle cartelle.


In particolare, mi è stato detto che l'Inps ora è competente

 soltanto per la dilazione dei debiti in fase amministrativa,

mentre per quelli concernenti la cartella di pagamento la

 dilazione dovrà essere presentata ad Equitalia.

 Come devo procedere?
R.M. – SASSARI

Risposta


L'Inps, dal 3 agosto 2010, si è spogliato della competenza

 a decidere sulle dilazioni relative alle cartelle di pagamento,

ora avviso di addebito, che è passata all'agente di riscossione

(Adr), cioè Equitalia (si veda l'articolo a fianco); inoltre,

 sarà possibile dilazionare anche la contribuzione relativa

alle quote a carico del dipendente e non sarà necessario

versare subito il dodicesimo del debito contributivo al

momento della presentazione della richiesta di rateazione.
Queste sono le principali novità sulla dilazione dei debiti Inps,

illustrati dallo stesso Istituto con circolare 106 del 3 agosto 2010.

In particolare, è stato deciso che il datore di lavoro non deve

 necessariamente provvedere al pagamento, in un'unica soluzione,

 della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre,

in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso

 l'obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima

 dell'emissione del piano di ammortamento. Inoltre, viene stabilito

che il pagamento della prima delle rate complessivamente

 accordate dovrà essere effettuato prima o contestualmente

alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.
Per quanto riguarda la richiesta di dilazione all'Inps, il contribuente,

prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, deve

 presentare un'istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in

 fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa.
Le rate
Restano immutate le rate, che possono essere concesse:

 fino a un massimo di 24 mensilità con la possibilità

 di un prolungamento fino a 36, autorizzato dal ministero del Lavoro;

per particolari specifici casi, il ministro del Lavoro, di concerto

 con il ministro dell'Economia, può concedere con decreto

 una dilazione fino a 60 mensilità.
Con la circolare 148 del 24 novembre 2010, l'Istituto

 ha precisato che, ai fini dell'istruttoria della domanda

di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la

circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa

 e quelli iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente

con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.
A tal proposito, è stato precisato che la presenza di eventuali

 ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal

competente Adr per i quali, in precedenza o contestualmente

alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata

richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce

l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Inps.
Quote a carico dipendenti
Con la circolare 106/2010 era precisato che l'accoglimento

della rateazione amministrativa non è più subordinato al

 preventivo versamento al momento della richiesta delle

 ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

È stato, altresì, chiarito che ciò non produce effetto sulla

 permanenza dell'obbligo dell'Inps di provvedere alla

 denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi

dell'articolo 2, della legge 638/83, come modificato dal Dlgs n. 211/94.
In particolare, ai fini della verifica dell'avvenuto

versamento delle quote a carico dei lavoratori,

concorrono anche gli importi delle rate versate in conto

 della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati

 dal comma 1-bis dell'articolo 2 della legge n. 638/1983,

 il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente

 un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori,

 potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo

anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento

sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per

coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute.
Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate

 in scadenza dopo il versamento anticipato della "rata multipla"

 fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel

predetto pagamento anticipato.
Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle

 previste scadenze delle rate accordate comporta la

 decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono

 avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle

 competenti sedi che provvederanno anche a fissare il

periodo di sospensione e la scadenza della prima rata

che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.
Il modello F24
Con circolare n.4 del 13 gennaio 2011, l'Inps ha illustrato

 le nuove modalità di accesso alla rateazione amministrativa,

sui crediti per i quali si deve ancora procedere alla formazione

 dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna a Equitalia.

Infatti, avvenuta la consegna dell'avviso di addebito, i crediti

potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al

competente Adr individuato in base al domicilio fiscale del

debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.
Per quanto concerne la dilazione amministrativa, l'Inps fa presente

che in seguito alla definizione della gestione della domanda di

rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da

 parte del contribuente, che alla stessa data deve avere già

 versato la prima rata con modello F24, il piano stesso non

verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate

fino al 31 dicembre 2010; di conseguenza, non ci sarà più il ruolo spontaneo.
Il versamento delle rate successive alla prima sarà

 effettuato mensilmente, sempre con modello F24,

riportando la causale ed i codici già utilizzati per il

versamento della prima rata; il pagamento di ogni

rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire

 entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento

 della rata precedente. Se il contribuente non provvede

 al versamento di due rate consecutive, l'Inps procederà

 alla revoca della dilazione ed i crediti residui verranno

 affidati all'Adr per il recupero coattivo; tali crediti non

 potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di

concessione di rateazioni da parte dell'Adr.

A cura di
Aldo FORTE

28/02/2011

IL PUNTO


Ora la cartella scaduta
diventa titolo esecutivo

Cambiano le modalità di riscossione dei crediti Inps.

Dal 1°gennaio 2011 è in vigore l'articolo 30 del Dl 78/2010,

 convertito dalla legge 122/2010, che prevede l'introduzione

 dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Questo vuol dire che, una volta scaduti invano i 60 giorni

di tempo per il pagamento, Equitalia può avviare

direttamente la procedura esecutiva nei confronti

del debitore insolvente (si veda in proposito la circolare

 Inps 168 del 30 dicembre 2010). Ma andiamo con ordine.
In prima battuta, dobbiamo rilevare che rimane in vita l'invio

 dell'avviso bonario; sia in caso di omissione contributiva,

 che in caso di accertamento, gli stessi saranno oggetto

 di avviso bonario o diffida, precedente l'avviso di addebito.

Esso sarà utilizzato sia per le somme dovute a titolo di

contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza

mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute

 dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri enti.
La formazione e la notifica dell'avviso di addebito avverrà

solo se il debitore non provveda al pagamento nei termini

fissati dall'avviso bonario. Una volta raggiunto dall'avviso

 di addebito, il contribuente potrà chiedere la dilazione

all'agente della riscossione, che potrà concederla se ricorrono

le condizioni previste dalle vigenti disposizioni; in particolare,

 se il debitore risulta moroso per ulteriori addebiti rispetto a

quelli indicati nell'istanza, l'Adr deve informarlo dell'esistenza

 anche di tali debiti. Infatti, è da tenere presente che la dilazione

 presso Equitalia può essere concessa solo ed esclusivamente

 nel caso in cui sia stata presentata richiesta per la totalità

 degli importi iscritti a ruolo. Fatto quest'ultimo che sta creando

 alle aziende di piccole dimensioni non poche difficoltà

per il Durc (il documento di regolarità contributiva).

Infatti, se prima, con debiti Inps, sia in fase amministrativa

che di riscossione, queste potevano ottenere l'attestato una

volta avuto l'ok alla dilazione dall'Inps; ora, invece, se hanno

 debiti iscritti a ruolo, per ottenere la dilazione da Equitalia,

dovranno inserire anche tutti gli altri debiti iscritti a ruolo c

oncernenti altri enti (Inail, erario, eccetera).
I termini
Restano immutati: se non si provvede al pagamento

entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, l'Adr

potrà iniziare le procedure di espropriazione forzata, con i

poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione

a mezzo ruolo. Inoltre, l'avviso di addebito potrà essere opposto

 entro 40 giorni dalla notifica (articolo 24, comma 5, Dlgs 46/99),

 davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui

circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l'avviso;

 tale termine deve essere considerato perentorio, con l'effetto

di rendere inammissibile l'opposizione proposta dopo la sua

 scadenza (Corte di cassazione, sezione lavoro,

sentenza n. 4506 del 27 febbraio 2007).
L'avviso di addebito da omissione contributiva riguarda la

 contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle

 scadenze di legge, ovvero versata in ritardo: tipico esempio,

 potrebbe essere quello del mancato versamento della contribuzione

 denunciata con l'Uniemens. L'Inps continuerà ad avvalersi della

 facoltà, prima di emettere l'avviso di addebito, di richiedere il

pagamento mediante avviso bonario.
L'accertamento
L'avviso di addebito da accertamento riguarda i crediti

accertati a seguito di verifica ispettiva dell'Inps o di altri

 enti o a seguito di accertamento d'ufficio notificato con lettera

di diffida. Per la formazione dell'avviso di addebito, in

 entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato

 di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta,

entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento

o della lettera di diffida.
Al soggetto è data la possibilità di proporre ricorso

amministrativo entro lo stesso termine per il pagamento,

cioè 90 giorni; se il ricorso viene respinto, il contribuente

sarà invitato a pagare le somme dovute entro 10 giorni

dalla notifica dell'esito del ricorso stesso, altrimenti si darà

 luogo alla formazione e notifica dell'avviso di addebito.

 Se il ricorso viene accolto parzialmente, si ridetermina

addebitato e l'Inps richiederà al debitore il pagamento

 della somma rideterminata, che dovrà essere versata

 entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato,

per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato

 al debitore l'avviso di addebito. Trascorso il termine

di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o

 della lettera di diffida, se non viene inoltrato ricorso e

il debitore non provvede al pagamento della contribuzione

 richiesta, verrà formato e notificato l'avviso di addebito che,

scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica)

e in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica),

consentirà all'Adr di procedere all'attivazione

 delle azioni di recupero coattivo.


Per una visione di sintesi si rinvia alla
tabella allegata

I RIFERIMENTI NORMATIVI, LA GIURISPRUDENZA, LA PRASSI
Fonte : il sole 24 ore

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