L'Inps, dal 3 agosto 2010, si è spogliato della competenza
a decidere sulle dilazioni relative alle cartelle di pagamento,
ora avviso di addebito, che è passata all'agente di riscossione
(Adr), cioè Equitalia (si veda l'articolo a fianco); inoltre,
sarà possibile dilazionare anche la contribuzione relativa
alle quote a carico del dipendente e non sarà necessario
versare subito il dodicesimo del debito contributivo al
momento della presentazione della richiesta di rateazione. Queste sono le principali novità sulla dilazione dei debiti Inps,
illustrati dallo stesso Istituto con circolare 106 del 3 agosto 2010.
In particolare, è stato deciso che il datore di lavoro non deve
necessariamente provvedere al pagamento, in un'unica soluzione,
della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre,
in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso
l'obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima
dell'emissione del piano di ammortamento. Inoltre, viene stabilito
che il pagamento della prima delle rate complessivamente
accordate dovrà essere effettuato prima o contestualmente
alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento. Per quanto riguarda la richiesta di dilazione all'Inps, il contribuente,
prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, deve
presentare un'istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in
fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa. Le rate Restano immutate le rate, che possono essere concesse:
fino a un massimo di 24 mensilità con la possibilità
di un prolungamento fino a 36, autorizzato dal ministero del Lavoro;
per particolari specifici casi, il ministro del Lavoro, di concerto
con il ministro dell'Economia, può concedere con decreto
una dilazione fino a 60 mensilità. Con la circolare 148 del 24 novembre 2010, l'Istituto
ha precisato che, ai fini dell'istruttoria della domanda
di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la
circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa
e quelli iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente
con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda. A tal proposito, è stato precisato che la presenza di eventuali
ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal
competente Adr per i quali, in precedenza o contestualmente
alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata
richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce
l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Inps. Quote a carico dipendenti Con la circolare 106/2010 era precisato che l'accoglimento
della rateazione amministrativa non è più subordinato al
preventivo versamento al momento della richiesta delle
ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
È stato, altresì, chiarito che ciò non produce effetto sulla
permanenza dell'obbligo dell'Inps di provvedere alla
denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell'articolo 2, della legge 638/83, come modificato dal Dlgs n. 211/94. In particolare, ai fini della verifica dell'avvenuto
versamento delle quote a carico dei lavoratori,
concorrono anche gli importi delle rate versate in conto
della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati
dal comma 1-bis dell'articolo 2 della legge n. 638/1983,
il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente
un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori,
potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo
anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento
sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per
coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute. Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate
in scadenza dopo il versamento anticipato della "rata multipla"
fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel
predetto pagamento anticipato. Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle
previste scadenze delle rate accordate comporta la
decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono
avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle
competenti sedi che provvederanno anche a fissare il
periodo di sospensione e la scadenza della prima rata
che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo. Il modello F24 Con circolare n.4 del 13 gennaio 2011, l'Inps ha illustrato
le nuove modalità di accesso alla rateazione amministrativa,
sui crediti per i quali si deve ancora procedere alla formazione
dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna a Equitalia.
Infatti, avvenuta la consegna dell'avviso di addebito, i crediti
potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al
competente Adr individuato in base al domicilio fiscale del
debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito. Per quanto concerne la dilazione amministrativa, l'Inps fa presente
che in seguito alla definizione della gestione della domanda di
rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da
parte del contribuente, che alla stessa data deve avere già
versato la prima rata con modello F24, il piano stesso non
verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate
fino al 31 dicembre 2010; di conseguenza, non ci sarà più il ruolo spontaneo. Il versamento delle rate successive alla prima sarà
effettuato mensilmente, sempre con modello F24,
riportando la causale ed i codici già utilizzati per il
versamento della prima rata; il pagamento di ogni
rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire
entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento
della rata precedente. Se il contribuente non provvede
al versamento di due rate consecutive, l'Inps procederà
alla revoca della dilazione ed i crediti residui verranno
affidati all'Adr per il recupero coattivo; tali crediti non
potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di
concessione di rateazioni da parte dell'Adr.
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