Riporto uno stralcio del regolamento comunale sui chioschi, pubblicato su un altro blog locale,a firma di "Giuseppe", il quale mi dà l'occasione per chiarire un concetto semplice , sul quale si è fondato la determina che ha portato allo "scippo" dell'area sulla quale, vantiamo diritti riconosciuti dalle leggi dello Stato e dai regolamenti comunali.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CHIOSCHI
COMUNE DI NOVA SIRI
“Salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo del posteggio stesso da parte del concessionario.
Per un periodo di mesi 3 (tre) anche non consecutivi in ciascuna stagione turistica (1° Aprile – 30
Settembre di ogni anno) per quanto attiene ai chioschi del Lungomare, stabilendosi per gli stessi
l’apertura nel periodo 1° Aprile – 30 Settembre di ogni anno.Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato.”
Apprezzo il tentativo di Giuseppe di contribuire a fare chiarezza. Facciamola. Il termine di cui si parla, di utilizzo del posteggio, è da applicarsi , dal momento in cui, si è titolare della licenza di somministrazione e si dà avvio all’attività. Non è da applicarsi, invece, nei confronti, di chi,non ha ultimato l’investimento, e non gli è scaduto il termine dei tre anni previsti nella concessione edilizia rilasciata dall’ufficio tecnico del comune di Nova Siri. Una volta ultimati i lavori, acquisiti i permessi ,rilasciata la licenza , inizia l’applicazione dei termini di cui parla Giuseppe. Come vedi, la determina si basa, su questo punto, e su una formale mancata comunicazione di inizio lavori. Avendo presentato , nelle controdeduzioni, copia della stessa con relativo numero di protocollo,il problema sembrava risolto( anche perchè il dirigente , verbalmente ha riconosciuto l’errore, preannunciandoci, il ritiro dell’atto. A disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
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