.."quando dò da mangiare a un povero, tutti mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista…”.Helder Camara
mercoledì 13 luglio 2011
L'agenzia delle Entrate gioca d'anticipo e, con la risoluzione 72/E dell'11 luglio 2011, istituisce subito il codice tributo da usare entro il 4 ottobre per pagare il forfait di 129 euro dovuto dai contribuenti che si sono "dimenticati" di chiudere la partita Iva.
La definizione in F24
La definizione potrà essere fatta entro il 4 ottobre 2011, pagando il forfait di 129 euro e indicando nel modello F24 il codice 8110 denominato «Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'articolo 35, comma 3, del Dpr 633/1972 - sanatoria di cui all'articolo 23, comma 23, decreto legge 98/2011». Nel modello F24 si devono indicare:
– nella sezione «contribuente» i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
– nella sezione «erario ed altro», il campo «tipo» è valorizzato con la lettera «R»;
– il campo «elementi identificativi» è valorizzato con la partita Iva da cessare;
– il campo «codice» è valorizzato con il codice tributo;
– il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di cessazione dell'attività nel formato AAAA.
La norma
La definizione con il forfait di 129 euro è prevista dall'articolo 23, comma 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (la manovra): i titolari di partita Iva, sebbene obbligati, che non hanno tempestivamente comunicato la cessazione dell'attività, possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio), un importo pari alla sanzione indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471/1997, ridotta a un quarto. Il richiamato comma 6 stabilisce che chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto Iva, Dpr 633/1972, è punito con sanzione da 516 euro a 2.065 euro. In pratica, si potrà sanare l'omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, 129 euro, cioè un quarto di 516 euro. La norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.
Le partite inattive
Il comma 22 del richiamato articolo 23 del decreto legge 98/2011 prevede anche la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive da oltre tre anni. La revoca d'ufficio deriva dall'inserimento disposto dal comma 22 del nuovo comma 15-quinquies nell'articolo 35 del decreto Iva, Dpr 633/1972. Esso stabilisce che l'attribuzione del numero di partita Iva è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. La revoca d'ufficio servirà ad alleggerire l'esagerato numero di partite Iva, pari a oltre sette milioni, con qualche milione di partite Iva inattive, che molti contribuenti magari si sono "dimenticati" di possedere. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Il ricorso contro la cancellazione d'ufficio della partita Iva può riguardare i contribuenti che, ad esempio, si sono dimenticati di presentare le dichiarazioni annuali Iva e che, a seguito della comunicazione di revoca, potranno sistemare la loro situazione. In proposito, va detto che negli ultimi anni è in continuo aumento il numero dei contribuenti che si dimenticano, per colpa loro o per colpa del consulente fiscale, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap. Esistono anche casi di contribuenti che, avendo omesso di presentare una dichiarazione con importi a credito, presentano la successiva, riportando i crediti della dichiarazione omessa. In questi casi, il sistema dell'anagrafe tributaria, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione presentata, a norma dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis, del decreto Iva, Dpr 633/1972, non riconosce i crediti riportati in quanto non è stata presentata la dichiarazione dell'anno precedente. La conseguenza è che, con la comunicazione di irregolarità inviata dalle Entrate, sarà chiesto al contribuente di pagare le somme relative ai crediti "sconosciuti" al sistema del fisco, cioè quelli riportati dalla dichiarazione "omessa", con l'aggiunta di sanzioni e interessi. Il rimedio a queste "dimenticanze" può essere sanato presentando le dichiarazioni anche dopo qualche anno, fermi restando i poteri di controllo degli uffici in tema di regolarità dei versamenti, dei crediti e di tutti gli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate in ritardo e considerate omesse per legge, con la conseguente applicazione delle sanzioni dovute per l'omessa presentazione e per gli eventuali versamenti omessi o eseguiti in ritardo.
Le partite inattive
Il comma 22 del richiamato articolo 23 del decreto legge 98/2011 prevede anche la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive da oltre tre anni. La revoca d'ufficio deriva dall'inserimento disposto dal comma 22 del nuovo comma 15-quinquies nell'articolo 35 del decreto Iva, Dpr 633/1972. Esso stabilisce che l'attribuzione del numero di partita Iva è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. La revoca d'ufficio servirà ad alleggerire l'esagerato numero di partite Iva, pari a oltre sette milioni, con qualche milione di partite Iva inattive, che molti contribuenti magari si sono "dimenticati" di possedere. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Il ricorso contro la cancellazione d'ufficio della partita Iva può riguardare i contribuenti che, ad esempio, si sono dimenticati di presentare le dichiarazioni annuali Iva e che, a seguito della comunicazione di revoca, potranno sistemare la loro situazione. In proposito, va detto che negli ultimi anni è in continuo aumento il numero dei contribuenti che si dimenticano, per colpa loro o per colpa del consulente fiscale, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap. Esistono anche casi di contribuenti che, avendo omesso di presentare una dichiarazione con importi a credito, presentano la successiva, riportando i crediti della dichiarazione omessa. In questi casi, il sistema dell'anagrafe tributaria, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione presentata, a norma dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis, del decreto Iva, Dpr 633/1972, non riconosce i crediti riportati in quanto non è stata presentata la dichiarazione dell'anno precedente. La conseguenza è che, con la comunicazione di irregolarità inviata dalle Entrate, sarà chiesto al contribuente di pagare le somme relative ai crediti "sconosciuti" al sistema del fisco, cioè quelli riportati dalla dichiarazione "omessa", con l'aggiunta di sanzioni e interessi. Il rimedio a queste "dimenticanze" può essere sanato presentando le dichiarazioni anche dopo qualche anno, fermi restando i poteri di controllo degli uffici in tema di regolarità dei versamenti, dei crediti e di tutti gli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate in ritardo e considerate omesse per legge, con la conseguente applicazione delle sanzioni dovute per l'omessa presentazione e per gli eventuali versamenti omessi o eseguiti in ritardo.
Fonte : "il sole 24 ore"
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